Tratti caratteristici, pene applicabili e conseguenze del reato di rapina
Il delitto di rapina, previsto dall’articolo 628 del Codice Penale, punisce colui che, utilizzando violenza alla persona o minaccia, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di procurare per sé o per altri un profitto ingiusto.
Questa è l’ipotesi classica del delitto di rapina (ovvero la cosiddetta rapina propria).
Altri ipotesi è quella della cosiddetta rapina impropria, che ricorre quando il colpevole usi la violenza o la minaccia immediatamente dopo l’avvenuta sottrazione del bene, al fine di mantenere il possesso della res, oppure di garantirsi la fuga o l’impunità.
Con riferimento al soggetto passivo del reato è bene precisare che la vittima non è da individuarsi esclusivamente nel proprietario del bene oggetto di sottrazione, bensì anche in colui che solamente la possegga ovvero la detenga a titolo temporaneo.
Dal punto di vista della condotta è richiesto che la sottrazione del bene avvenga mediante violenza diretta alla persona (e quindi non con mera violenza sul bene, come avviene nel caso di furto con strappo) oppure mediante minaccia, che giuridicamente consiste nella prospettazione di un male ingiusto al soggetto passivo del reato; nel caso di rapina impropria invece è necessario che la violenza o la minaccia vengano poste in essere successivamente all’avvenuta sottrazione della res, per garantirsene il possesso o assicurarsi l’impunità.
Il delitto di rapina è una classica ipotesi di reato per il quale è richiesto il cosiddetto dolo specifico: per l’integrazione del fatto è necessario che il colpevole agisca al preciso fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto (per tale ragione non sussisterà il reato di rapina qualora il reo agisca, ad esempio, per impossessarsi di un bene che sia o che egli ritenga proprio, oppure per conseguire qualcosa che egli ritenga gli sia dovuto).
Anche l’ipotesi di rapina impropria richiede la sussistenza di un dolo specifico, che consiste nel fatto che il reo deve agire al preciso fine di assicurare (per sé o per altri) il possesso del bene sottratto, oppure di garantire (a sé o ad altri) la fuga o l’impunità.
Dal punto di vista delle pene applicabili sia la rapina propria che impropria sono punite, nella loro forma semplice (quindi non aggravata da particolari circostanze che sotto saranno elencate) con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da Euro 927 ad Euro 2.500.
La pena sarà invece la reclusione da 5 a 20 anni e la multa da Euro 1.290 ad Euro 3.098 qualora il fatto sia commesso: con armi, da persona travisata o da più persone riunite; se la vittima sia stata posta in stato di incapacità di volere o di agire con violenza; se il reo sia appartenente ad un’associazione di carattere mafioso; se il reato sia commesso in un luogo di privata dimora oppure in un altro luogo nel quale la difesa, pubblica o privata, sia ostacolata, oppure all’interno di un mezzo pubblico di trasporto; se il fatto venga commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; se il reato sia compiuto nei confronti di chi stia utilizzando, o abbia appena utilizzato, sportelli bancomat o i servizi di istituti di credito.
Qualora invece la rapina sia pluriaggravata (ovvero sussistano due o più tra le circostanze appena elencate, oppure una di esse concorra con una circostanza aggravante comune di cui all’articolo 61 del Codice Penale) la pena sarà della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 1.538 a 3.098 Euro.
La procedibilità del reato di rapina è d’ufficio, mentre la competenza a giudicare il fatto sarà del Tribunale in composizione monocratica qualora si tratti di rapina (propria o impropria) semplice, mentre nei casi di rapina aggravata dalle particolari circostanza previste dai commi terzo e quarto dell’articolo 628 del Codice Penale (ovvero quelle sopra elencate) la competenza a giudicare sarà del Tribunale in composizione collegiale.