Reato di Minaccia di Morte

il reato di minaccia di morte

La minaccia di morte integra senz’altro il reato di minaccia aggravata di cui al secondo comma dell’articolo 612 del Codice Penale.

Infatti la minaccia di morte costituisce senza dubbio una minaccia dal carattere “grave”, poiché l’ingiusta conseguenza che il reo prospetta alla vittima ha ad oggetto addirittura il bene supremo della vita umana; del resto è di palmare evidenza che il turbamento che normalmente una minaccia di morte può comportare nei confronti della vittima sia di rilevante entità, per la portata del danno di carattere irreparabile prefigurato.

Occorre premettere che il delitto di minaccia punisce, con la pena della multa fino ad Euro 1.032, la condotta di colui che prospetti alla persona offesa dal reato la realizzazione di un danno ingiusto.

La minaccia può quindi concretizzarsi nel prefigurare alla vittima un pregiudizio ingiusto ad un bene giuridico – personale o patrimoniale – che afferisca direttamente o indirettamente alla vittima.

Conseguenze Penali per il Reato di Minaccia di Morte

Per i casi di minaccia non aggravata il delitto è procedibile a querela della persona offesa e la competenza a giudicare il fatto appartiene all’Ufficio del Giudice di pace penale!

Qualora invece la minaccia possa considerarsi grave, e quindi sia prospettato un nocumento di notevole rilievo sia in relazione al bene giuridico sottoposto a pericolo (come ad esempio nel caso di minaccia di morte) che al turbamento arrecato alla vittima o ad altre circostanze particolari della vicenda concreta, il reato di minaccia sarà punito con le pena della reclusione fino ad un anno, e la competenza a giudicare il fatto sarà attribuita al Tribunale in composizione monocratica.

Una recente riforma ha abrogato la procedibilità di ufficio con riferimento al reato di minaccia aggravata (e quindi anche di minaccia di morte), che quindi oggi è un reato procedibile a querela di parte.

Parificata al caso di minaccia grave, sia come pena irrogabile che come competenza a giudicare, è il caso della minaccia commessa in uno dei modi indicati dall’articolo 339 del Codice Penale (minaccia commessa in occasioni di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, o con armi, o da persona travisata, o mediante scritto anonimo oppure avvalendosi dell’intimidazione derivante da associazioni segrete, siano esse vere o supposte).

Nei casi di minaccia aggravata (tutti analiticamente disciplinati nell’articolo 339 C.P.) il delitto sarà procedibile di ufficio.

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