L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/2000 punisce, con la pena della reclusione da un minimo di quattro ad un massimo di otto anni, il soggetto che indichi in una dichiarazione fiscale relativa alle imposte sui redditi o all’IVA degli elementi passivi fittizi, mediante l’uso di fatture false o altra documentazione artefatta, con il preciso scopo di evadere le imposte sui redditi o l’IVA.
E’ prevista un attenuazione sensibile della pena qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi esposti nella dichiarazione tributaria sia inferiore ai 100.000,00 Euro: in tal caso la pena prevista andrà da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni di reclusione.
Si parla in questi casi di uso di fatture false allo scopo di evadere le tasse, poiché in tal modo il soggetto espone nella propria dichiarazione fiscale delle passività (ovvero dei costi che andranno dedotti dai ricavi) in realtà inesistenti, al fine di diminuire l’imponibile sulla base del quale calcolare l’imposta dovuta.
Oltre alle fatture emesse per operazioni inesistenti l’oggetto materiale del reato può essere altresì ogni altra documentazione (attestante dei costi fittizi) che possa avere una rilevanza dal punto di vista probatorio nei confronti del fisco, e che quindi sia prodotta e conservata al fine di opporla nei caso di contezioso tributario.
Cos’è una fattura falsa ovvero emessa per operazioni inesistenti?
Nel reato di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture può distinguersi un’inesistenza di tipo oggettivo ed un’inesistenza di tipo soggettivo.
- Le fatture oggettivamente inesistenti sono quelle che hanno ad oggetto dei servizi che in realtà non sono stati resi, o dei beni che in realtà non sono stati forniti, trattandosi in questo caso di un’operazione totalmente inesistente perché in realtà mai compiuta; oppure le fatture che hanno ad oggetto dei servizi che sono stati resi solo parzialmente, ad esempio in misura minore rispetto a quanto esposto nella fattura, o dei beni che sono stati forniti ma a prezzo inferiore rispetto a quanto annotato nella fattura: si parla in questo caso di sovrafatturazione della prestazione (quindi di una sorta di inesistenza parziale della fattura).
- Le fatture soggettivamente inesistenti sono invece quelle che hanno ad oggetto dei servizi effettivamente resi, o dei beni effettivamente forniti (nella stessa quantità ed allo stesso prezzo indicato nella fattura) ma con riferimento a soggetti diversi da quelli che ne appaiono come protagonisti secondo il documento fiscale falso. In altre parole la prestazione è oggettivamente vera ma i soggetti della stessa non sono – ad esempio – la società Alfa e quella Beta (come falsamente indicato nella fattura) bensì la società Alfa e quella Gamma.
Quando una fattura falsa diviene punibile dal punto di vista penale?
Affinché venga integrato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altra documentazione falsa è necessario che gli elementi passivi fittizi, esposti nei documenti fiscali artefatti, vengano utilizzati nella contabilità, e quindi inseriti nella dichiarazione fiscale dei redditi o IVA e comunque registrati nelle scritture contabili obbligatorie. In altre parole se la fattura falsa non sia utilizzata nella dichiarazione fiscale, e quindi non concorra a determinare l’imponibile fiscale, il reato in oggetto non si realizza. E’ quindi necessario che la fattura o il documento falso siano stati effettivamente utilizzati dal punto di vista fiscale e contabile.
Pertanto il momento consumativo del reato sarà individuabile nella data della presentazione della dichiarazione fiscale, poiché prima di tale fase il reato non si sarà ancora perfezionato.
L’elemento soggettivo del reato: il dolo specifico del fine di evadere le imposte
Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato la norma richiede che l’agente agisca con dolo specifico, ovvero al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA.
Ciò significa che il reato verrà ad esistenza, e la condotta sarà quindi punibile dal punto di vista penale, solo se l’utilizzo della documentazione fiscale falsa nella dichiarazione tributaria sia stato posto in essere al preciso scopo di evadere le tasse, e non ad altri fini, ancorché illeciti.
Le conseguenze del reato di uso di fatture false nelle dichiarazioni fiscali: cosa si rischia?
Dal punto di vista delle conseguenze del reato di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, oltre alle sanzioni detentive applicabili, come visto molto gravi potendosi arrivare fino agli otto anni di reclusione, il soggetto condannato sarà assoggettato a pene accessorie (ad esempio l’interdizione dalla possibilità di ricoprire ruoli direttivi in imprese e società, o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione); è inoltre prevista obbligatoriamente, in caso di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente (e quindi con l’apprensione di beni di proprietà del condannato di valore pari all’ammontare della somma indebitamente goduta mediante la commissione del reato).
E’ bene precisare che già nella fase cautelare l’indagato potrà subire un sequestro dei propri beni che sia finalizzato alla futura confisca, oltre che, nei casi più gravi e sempre che sussistano le relative esigenze cautelari, essere destinatario di una misura cautelare che può addirittura arrivare ad una privazione della libertà personale.
Ulteriore circostanza da tenere in debita considerazione è che per il reato di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture fittizie la definizione del procedimento penale mediante patteggiamento della pena sarà possibile solo a seguito dell’integrale pagamento del debito tributario, compresi interessi e sanzioni.
La possibilità di evitare la condanna penale con il ravvedimento operoso
E’ possibile rendere il reato di uso di fatture false non punibile penalmente, mediante l’istituto del cosiddetto ravvedimento operoso.
In sostanza occorre pagare l’intero debito tributario oggetto del fatto illecito, compresi interessi e sanzioni, sanando la situazione debitoria con il fisco.
In questo caso il reato non sarà più punibile ma ad una condizione: il ravvedimento operoso dovrà essere stato effettuato categoricamente prima che l’autore del reato sia venuto a conoscenza di accessi, ispezioni o controlli o comunque dell’avvio di un procedimento penale o amministrativo sui fatti.
Un eventuale ravvedimento operoso effettuato dopo tale momento non renderà il reato non punibile. Tuttavia, se effettuato in maniera completa prima della chiusura del giudizio dibattimentale di primo grado, comporterà una sensibile riduzione della pena inflitta (fino alla metà), oltre che l’inapplicabilità delle pene accessorie.
