Le due ipotesi del delitto di corruzione
Il delitto di Corruzione è configurato nel Codice Penale fondamentalmente sotto due distinte ipotesi:
Il delitto di Corruzione per l’esercizio della funzione, con il quale è stata sostituita la previgente ipotesi della Corruzione per atto d’ufficio (la cosiddetta “corruzione impropria”), punisce con la pena della reclusione da 1 a 6 anni il comportamento del pubblico ufficiale che, per l’esercizio della sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa.
Viene punito quindi non il compimento (dietro compenso illecito) di un atto illegittimo da parte del pubblico funzionario, bensì il mero fatto che egli venga indebitamente ricompensato per esercitare, anche in maniera del tutto corretta sotto il profilo tecnico e regolamentare, la sua funzione o i suoi poteri.
In altre parole il pubblico ufficiale, se indebitamente ricompensato, risponderà di corruzione anche se nell’esercizio del suo ruolo non abbia violato alcuna norma legislativa o regolamentare, producendo atti conformi ad una corretta e legittima amministrazione.
L’interesse tutelato dalla norma in oggetto è infatti quello della correttezza e del buon andamento della pubblica amministrazione, poiché l’azione dei pubblici poteri deve essere estranea ed in posizione di terzietà rispetto agli interessi di natura privatistica sui quali tale azione pubblica può incidere.
Diverso è il caso della Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, ipotesi con la quale viene punito, con la pena della reclusione da 6 a 10 anni (fortemente innalzata a seguito delle recenti riforme), il comportamento del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, oppure ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d’ufficio.
Si tratta della cosiddetta “corruzione propria”, che ha ad oggetto il compimento, dietro indebita remunerazione, di un atto illegittimo, per il compimento del quale il pubblico funzionario usa in maniera contraria al dovuto i propri pubblici poteri.
L’atto realizzato dietro indebita remunerazione è quindi illegale, ovvero diverso da quello che il pubblico funzionario avrebbe dovuto adottare se avesse rispettato norme e regolamenti, nonché se avesse rispettato il proprio dovere di fedeltà, imparzialità ed onestà nell’esercizio della pubblica funzione.
Per tale ragione ben si giustifica il diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due ipotesi di corruzione: ben più grave è il comportamento (e quindi ben più grave sarà la pena) del pubblico ufficiale che faccia mercimonio delle proprie funzioni compiendo un atto illegittimo e contrario ai propri doveri (subordinando totalmente gli interessi della collettività e dell’amministrazione per cui opera ai propri interessi privati), rispetto a quello del pubblico funzionario che accetti un’indebita remunerazione per l’esercizio dei propri poteri pubblici, senza tuttavia giungere a realizzare comportamenti o atti illegittimi e difformi dai canoni corretti del buon esercizio della funzione.
In entrambe le ipotesi di Corruzione l’indebita remunerazione del pubblico funzionario può consistere sia in denaro che in qualsiasi altra utilità, nozione sotto la quale è compreso qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale.
In entrambi i casi è irrilevante l’effettivo conseguimento, da parte del pubblico ufficiale, dell’indebita remunerazione, essendo punito il mero fatto di accettare la promessa fattane dal corruttore.
E’ importante sottolineare come le stesse pene previste per il pubblico ufficiale corrotto siano applicabili al privato corruttore, il quale concorrerà nel reato con il pubblico funzionario e sarà soggetto alle medesime sanzioni.
Nel caso in cui venga corrotto un incaricato di pubblico servizio (soggetto che, senza essere titolare dei poteri che caratterizzano la figura del pubblico ufficiale, agisce nell’ambito di una pubblica funzione, prestando un pubblico servizio) la pena sarà attenuata, mentre la pena sarà aumentata qualora l’atto contrario ai doveri d’ufficio, compiuto dal pubblico funzionario infedele, abbia ad oggetto il conferimento di stipendi, pensioni o pubblici impieghi, nonché il pagamento ed il rimborso di tributi o la stipulazione di contratti con l’amministrazione nella quale presta servizio il funzionario corrotto.
Si realizzerà la figura della Corruzione in atti giudiziari qualora le ipotesi di corruzione appena descritte (“propria” o “impropria”) siano commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. In questa ipotesi la pena prevista è dai 6 ai 12 anni di reclusione, mentre sono previste particolari soglie se dal fatto derivi un’ingiusta condanna nel corso di un processo penale.
Qualora l’offerta di denaro o di altra utilità effettuata dal soggetto corruttore, o la sollecitazione di un’offerta in tal senso effettuata dal soggetto corrotto, non vengano accettate rispettivamente dal pubblico ufficiale e dal soggetto privato, verrà integrata la diversa figura dell’Istigazione alla Corruzione, punita con pene ridotte di un terzo rispetto alle fattispecie di corruzione appena descritte (in ragione del fatto che l’accordo criminoso non è giunto a compimento, con minore danno per l’interesse tutelato dalla norma).