Nel nostro Ordinamento penale, prima che vi sia una pena definitiva da scontare, una persona può essere privata della libertà personale solo in virtù di un provvedimento emesso da un Giudice (ovvero un’Ordinanza di custodia cautelare) a seguito di una apposita richiesta da parte dell’Ufficio di Procura, in ragione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari da salvaguardare.
Tuttavia può accadere che la Polizia Giudiziaria o il Pubblico Ministero valutino che il soggetto debba essere fermato o arrestato immediatamente, senza poter attendere il preventivo pronunciamento da parte del Giudice.
In tal caso, rispettando rigidi limiti e preclusioni, è possibile adottare una delle cosiddette “misure precautelari”, ovvero il fermo di indiziato di delitto (adottabile da parte del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria) e l’arresto in flagranza (adottabile dalla Polizia Giudiziaria).
La convalida dell’arresto è per l’appunto il provvedimento attraverso il quale il Giudice è chiamato ad approvare a posteriori un arresto avvenuto – per motivi di particolare urgenza – prima che fosse possibile attuare l’ordinaria procedura, che prevede per l’appunto un pronunciamento preventivo da parte del Giudice.
Arresto in flagranza di reato
Il presupposto dell’arresto in flagranza di reato risiede per l’appunto nella sussistenza del cosiddetto “stato di flagranza”: è in stato di flagranza il soggetto che è colto nell’atto di commettere un reato, ovvero chi, subito dopo aver commesso il reato, venga inseguito dalle Forze dell’ordine o dalla persona offesa, oppure chi sia sorpreso con cose o tracce da cui appaia che abbia commesso un reato immediatamente prima (in questi ultimi casi si parla tecnicamente di “quasi flagranza”).
Quando il soggetto è colto in stato di flagranza gli agenti di Polizia Giudiziaria possono, ed anzi in alcuni casi debbono, procedere all’arresto: infatti il codice di procedura penale delinea alcuni reati per cui vi è una facoltà di arresto (sulla base di una scelta, discrezionale seppur basata su elementi indicati dalla Legge, da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria) ed altri in relazione ai quali sussiste un vero e proprio obbligo di arresto in flagranza.
Gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno l’obbligo di informare immediatamente dell’avvenuto arresto il Pubblico Ministero e comunque di porre l’arrestato a disposizione del P.M. al massimo entro le ventiquattro ore, conducendo lo stesso in carcere o in altro luogo di custodia domiciliare, se così dispone il Pubblico Ministero.
A seconda dei casi il Pubblico Ministero potrà richiedere o la sola convalida dell’arresto, unitamente all’eventuale applicazione di una misura cautelare, al Giudice per le indagini preliminari competente, oppure procedere mediante giudizio direttissimo, rito attraverso il quale l’arrestato viene immediatamente presentato a giudizio davanti al Giudice competente, che prima effettuerà la convalida dell’arresto e subito dopo (in caso di convalida) procederà immediatamente alla trattazione del procedimento penale.
Il Pubblico Ministero deve richiedere la convalida dell’arresto entro quarantotto ore dallo stesso, oppure – nel caso di giudizio direttissimo – presentare al Giudice l’arrestato per la convalida ed il giudizio sempre entro le quarantotto ore, a pena di perdita di efficacia della misura precautelare e di immediata liberazione dell’arrestato.
In entrambi i casi l’udienza di convalida dell’arresto si svolge in camera di consiglio, con la presenza necessaria del difensore, mentre – nel caso di sola richiesta di convalida senza contestuale giudizio direttissimo – il Pubblico Ministero può anche non presenziare trasmettendo le proprie richieste scritte al Giudice.
Nel caso compaia, il Pubblico Ministero illustra al Giudice i motivi dell’arresto (nel caso di giudizio direttissimo innanzi al Giudice monocratico saranno direttamente gli agenti di Polizia Giudiziaria che hanno proceduto all’arresto ad effettuare la relazione) e le proprie richieste in merito all’eventuale applicazione di una misura cautelare.
Il Giudice procede all’interrogatorio dell’arrestato ed infine interpella il difensore in ordine alle richieste del Pubblico Ministero in merito alla convalida dell’arresto e all’eventuale richiesta di misura cautelare.
Il Giudice emetterà ordinanza di convalida dell’arresto nel caso in cui siano stati rispettati i termini di presentazione dell’arrestato sopra illustrati e sussistano tutti i presupposti di legge per l’arresto; nel caso contrario emetterà ordinanza con la quale non convaliderà l’arresto eseguito.
Contro il provvedimento che decide sulla convalida dell’arresto sia il Pubblico Ministero che il difensore che l’interessato possono proporre ricorso per Cassazione.
Nel caso di convalida dell’arresto il Giudice, qualora il Pubblico Ministero ne abbia fatto richiesta, può applicare all’arrestato una misura cautelare, nel caso ne ravvisi i presupposti di Legge.
Quando l’imputato è presentato al Giudice per il giudizio direttissimo nel caso di non convalida dell’arresto il Giudice rimette gli atti al Pubblico Ministero affinché eserciti l’azione penale, se lo ritiene, nelle forme ordinarie: nel caso di arresto non convalidato, infatti, si può procedere con rito direttissimo solo se vi è il consenso dell’imputato.