Con il decesso di un soggetto a seguito di un sinistro stradale si produce un danno, ovviamente di portata incommensurabile per i prossimi congiunti della vittima, ma che deve essere risarcito in termini monetari dal soggetto responsabile del sinistro, ed in via principale dalla sua Compagnia assicuratrice.
La responsabilità del sinistro stradale con esiti mortali
In tema di sinistro stradale con esiti mortali il primo nodo da dirimere è per l’appunto quello relativo all’individuazione della responsabilità del sinistro, poiché chiaramente l’eventuale risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti della vittima sarà dovuto solo nel caso in cui la controparte abbia responsabilità nella causazione del sinistro stradale.
Infatti in alcuni casi può essere di non agevole soluzione determinare chi abbia colpa nella determinazione dell’evento, sussistendo ad esempio una corresponsabilità tra le parti, ognuna delle quali abbia concorso con la propria condotta negligente ed imperita, oppure violando precise norme del Codice della Strada, alla causazione del sinistro.
In tali casi, ove la responsabilità dell’evento dannoso non sia ascrivibile completamente ad una delle parti, verrà determinato un cosiddetto concorso di colpa, ascrivendo una percentuale di responsabilità del sinistro a ciascuna delle parti, in ragione dell’entità della violazione da ciascuno commessa; il risarcimento del danno verrà così limitato alla percentuale di responsabilità addebitata alla controparte (volendo esemplificare, se venisse determinato un concorso di colpa paritario tra i due soggetti, il diritto al risarcimento sarebbe limitato al 50 % delle somme spettanti qualora non fosse sussistito il concorso di colpa).
I soggetti che hanno diritto al risarcimento danni per incidente stradale mortale
Altro profilo fondamentale è quello relativo all’individuazione dei soggetti legittimati a richiedere il risarcimento del danno a causa del sinistro stradale “mortale”.
Essi sono essenzialmente gli eredi ed i prossimi congiunti della vittima, identificabili ovviamente nei parenti stretti del deceduto (genitori, figli, fratelli, coniugi o conviventi more uxorio, nonni e nipoti).
Per tali soggetti l’intensità dello stretto rapporto di parentela lascia presupporre una legittimazione presunta al risarcimento del danno, mentre per soggetti legati alla vittima da rapporti di parentela meno stretta (zii, cognati, etc.) sarà necessario dimostrare e documentare l’esistenza di un effettivo e significativo rapporto affettivo con la vittima del sinistro mortale.
La determinazione del danno di natura non patrimoniale
La prima voce di danno liquidabile in caso di morte da sinistro stradale è quella relativa al danno di natura non patrimoniale, consistente nel pregiudizio di carattere morale, soggettivo ed esistenziale che si determina a seguito del decesso del proprio prossimo congiunto.
Ovviamente tale tipo di pregiudizio non patrimoniale sarà risarcibile in misura direttamente proporzionale alla natura ed all’intensità del rapporto di parentela ed affettivo che il soggetto aveva con la vittima.
Per guidare la concreta liquidazione dell’ammontare del risarcimento del danno di natura non patrimoniale i Tribunali di Milano e Roma hanno elaborato delle tabelle, che contengono dei criteri di massima per una corretta determinazione del danno; le tabelle più utilizzate sono quelle del Tribunale di Milano, nelle quali l’ammontare del risarcimento per ciascuna figura parentale è indicato in un valore base e poi in un valore massimo.
All’interno della forbice tra il valore base ed il valore massimo ci si potrà muovere con la cosiddetta “personalizzazione del danno”, che consiste nell’individuare la liquidazione più confacente al caso concreto, a seconda di parametri quali ad esempio l’età della vittima, l’età dei prossimi congiunti che abbiano diritto al risarcimento, nonché l’eventuale rapporto di convivenza tra il deceduto ed il familiare che chiede il risarcimento.
La liquidazione dei danni di natura patrimoniale
Altra voce di danno liquidabile è quella relativa ai danni di natura patrimoniale, che sono identificabili in due categorie: il danno emergente ed il lucro cessante.
La voce di danno del danno emergente comprende le perdite economiche dirette che i soggetti legittimati al risarcimento abbiano subito in ragione del sinistro stradale: a titolo esemplificativo all’interno di tale voce potranno essere risarcite le spese funebri, nonché gli eventuali danni riportati dal mezzo di locomozione condotto dal soggetto deceduto.
La voce di danno del lucro cessante comprende invece le perdite economiche future e potenziali che i prossimi congiunti subiscano a causa del decesso del loro familiare: si tratta sostanzialmente della perdita dell’apporto reddituale che la vittima del sinistro avrebbe operato nei confronti dei familiari nel corso della sua vita.
Ovviamente tale voce di danno sarà dovuta solo allorquando venga dimostrato che la vittima fornisse, ed avrebbe presumibilmente continuato a fornire, ai familiari un sostentamento economico attraverso il suo reddito, fonte patrimoniale perduta dai familiari a causa del decesso del loro congiunto.
Da quanto esposto è agevole comprendere come per ottenere un giusto risarcimento dalla Compagnia assicuratrice sia necessario rivolgersi ad un avvocato penalista esperto nel settore dei sinistri stradali con esiti mortali, viste le difficoltà e le varie sfaccettature, fattuali e giuridiche, connesse alla gestione di tale tipologia di pratiche.