Quando si parla di durata degli arresti domiciliari si può far riferimento a due ordini di problemi: il primo è per quanto tempo un soggetto debba essere ristretto agli arresti domiciliari prima di essere posto in libertà dal Giudice, ed il secondo attiene al tempo massimo che per Legge può durare la misura degli arresti domiciliari.
Durata degli arresti domiciliari prima di ottenere la libertà
Venendo al primo aspetto, occorre precisare che in linea di massima gli arresti domiciliari dureranno fintanto che il Giudice ritenga che a carico del soggetto siano sussistenti esigenze cautelari tutelabili solo mediante tale misura.
Quindi gli arresti domiciliari cesseranno o se il Giudice riterrà che le esigenze cautelari (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione dei reati) a suo tempo prospettate nel provvedimento impositivo della misura siano del tutto venute meno (in questo caso il soggetto verrà posto in completa libertà), oppure se le predette esigenze cautelari, pur se considerate ancora sussistenti, si ritengano affievolite e comunque in grado di poter essere adeguatamente salvaguardate attraverso una misura diversa e meno afflittiva rispetto a quella domiciliare (in tal caso il Giudice sostituirà la misura degli arresti domiciliari con la misura, meno grave, che riterrà confacente).
Talché la durata degli arresti domiciliari potrà essere molto varia e sicuramente non predeterminabile a priori; a seconda di tutti i presupposti del caso concreto quali il tipo di reato, la natura e l’intensità delle esigenze cautelari da tutelare e la personalità del soggetto ristretto, la durata degli arresti domiciliari potrà essere o molto breve o al contrario molto lunga.
Si tratta di una valutazione cui è chiamato il Giudice che in quel momento procede nei confronti del soggetto, sulla base degli elementi che il difensore dello stesso gli rappresenterà in un’apposita istanza nella quale cercherà di evidenziare le ragioni e gli elementi sulla base dei quali poter dichiarare cessate o scemate le esigenze cautelari.
Durata massima degli arresti domiciliari
Diversamente, con riferimento alla problematica del termine temporale di durata della misura degli arresti domiciliari, occorre premettere che esistono dei termini di durata massima (ovvero relativi all’intero procedimento penale) e dei termini di durata di fase (quindi relativi ad ogni fase processuale del procedimento).
Si tratta quindi di termini che impongono una cessazione degli arresti domiciliari indipendentemente dall’eventuale venir meno dei presupposti applicativi della misura, bensì sulla base del mero decorso del tempo.
Ciò perché il Sistema non può tollerare che un soggetto si trovi ristretto in una misura di natura custodiale per un tempo indeterminato prima che sia definitivamente dichiarata la sua colpevolezza.
Con riferimento ai tempi massimi di durata degli arresti domiciliari si può dire che relativamente a tutto il procedimento (dalla fase delle indagini fino all’eventuale pronuncia della Corte di Cassazione e comprese eventuali proroghe dei termini di custodia) la misura domiciliare non potrà protrarsi per un tempo superiore a due anni se si tratta di delitto punibile con pena nel massimo non superiore a sei anni; quattro anni nel caso in cui si proceda per delitto con pena massima non superiore a venti anni; sei anni qualora si verta nel caso di delitto punito con la pena superiore nel massimo ad anni venti o con l’ergastolo.
I termini di fase invece prevedono la cessazione degli arresti domiciliari quando dal momento dell’esecuzione della misura, o dall’inizio della fase processuale, sia decorso un determinato lasso di tempo senza che sia pronunciato un provvedimento che determini il passaggio alla fase processuale successiva: ad esempio, con riferimento alla fase delle indagini preliminari, il provvedimento che dispone il giudizio o quello di ammissione al giudizio abbreviato o la sentenza di patteggiamento; con riferimento alla fase del giudizio di primo grado e dell’eventuale giudizio abbreviato, la sentenza di condanna; con riferimento alla fase del giudizio di appello la sentenza di condanna del grado di appello; con riferimento alla fase del giudizio di Cassazione la sentenza che conclude il relativo giudizio, con alcune particolarità nel caso venga disposto l’annullamento della sentenza con rinvio.
Anche in questo caso i termini stabiliti per ogni fase processuale sono differenziati a seconda del tipo di reato in contestazione: con riferimento alle fasi delle indagini preliminari, del giudizio abbreviato e del giudizio di primo grado i termini si differenziano in relazione al massimo di pena irrogabile per il reato oggetto del giudizio, mentre per le fasi del giudizio di appello e di cassazione il termine di fase verrà parametrato sulla pena effettivamente irrogata nel giudizio.
Tutti i termini di durata degli arresti domiciliari, stabiliti per ogni fase processuale in relazione alla pena irrogabile/irrogata per il reato oggetto di giudizio, sono analiticamente previsti nell’articolo 303 del Codice di procedura penale.