Una delle domande che un avvocato penalista si sente rivolgere più spesso da parte di un soggetto ristretto in carcere in custodia cautelare, nonché dai parenti dello stesso, è relativa a quando possano essere concessi gli arresti domiciliari.
Il quesito è quindi relativo alle condizioni che autorizzano il passaggio da un regime di custodia cautelare di estremo rigore (in carcere) ad uno meno afflittivo, seppur sempre di natura custodiale, come gli arresti domiciliari.
Chi può concedere gli Arresti Domiciliari in luogo della custodia in carcere?
Prima di tutto occorre precisare che il soggetto dal quale dipende la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari al posto della custodia in carcere è il Giudice che in quel momento procede nei confronti dell’arrestato (quindi il Giudice per le indagini preliminari prima dell’avvio del processo, il Giudice di primo grado durante la fase dibattimentale ed il Giudice di secondo grado durante la fase del giudizio di appello e di cassazione).
Inoltre è sempre ammessa la possibilità di rivolgersi al Tribunale del riesame (comunemente detto “Tribunale della Libertà”) sia in funzione di Giudice del riesame (entro dieci giorni dalla prima applicazione della misura cautelare) che in funzione di Giudice di appello avverso le successive decisioni del Giudice competente: nel caso in cui il Tribunale del riesame ritenga che il soggetto sia meritevole della concessione degli arresti domiciliari potrà disporre la sostituzione della misura, riformando la precedente decisione del Giudice.
Quando vengono concessi gli Arresti Domiciliari
Sul punto è bene premettere che non esistono risposte univoche o indicazioni valevoli per ogni caso: ogni vicenda processuale ha le proprie peculiarità e quindi il Giudice potrà concedere gli arresti domiciliari sulla base di circostanze ed elementi diversi a seconda del caso specifico.
Chiaramente, visto che i presupposti che autorizzano il Giudice a disporre e a mantenere in atto la misura di massimo rigore della custodia cautelare in carcere sono la sussistenza di esigenze cautelari di elevata intensità, non tutelabili attraverso una misura meno afflittiva diversa da quella inframuraria, gli arresti domiciliari verranno concessi quando il Giudice sia portato a mutare avviso, convincendosi che le esigenze cautelari si siano affievolite oppure possano adeguatamente essere tutelate mediante una misura meno grave (ad esempio gli arresti domiciliari).
In sostanza, e per rispondere al quesito iniziale, gli arresti domiciliari vengono concessi quando il Giudice crede che le ragioni che all’epoca portarono all’adozione della misura più grave tra quelle previste dal nostro Ordinamento per elementi sopravvenuti non siano più sussistenti o comunque abbiano perso intensità, ed in ogni caso possano essere salvaguardate in modo meno afflittivo.
Resta da comprendere quali possano essere gli elementi sopravvenuti (nuovi o diversi da quelli già valutati dal Giudice) che possano indurre il Giudicante a concedere gli arresti domiciliari.
Elementi sopravvenuti che consentono la concessione degli Arresti Domiciliari
È chiaro che gli elementi nuovi, valutabili dal Giudice in tale ottica, saranno diversi a seconda dell’esigenza cautelare che si intendeva tutelare mediante la custodia in carcere (tra il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio ed il pericolo di recidiva).
Ad esempio, qualora la primaria esigenza da salvaguardare fosse stata individuata nel rischio di inquinamento probatorio, potrà essere favorevolmente valutabile la chiusura dell’attività istruttoria, e quindi la definitiva assunzione degli elementi di prova, oppure finanche una confessione resa dall’indagato, che in tal modo lasci ritenere improbabile che egli possa intervenire sui possibili testimoni per orientarne le dichiarazioni.
In ogni caso le circostanze valorizzabili ai fini della concessione degli arresti domiciliari sono molteplici e disparate, ed è quindi impossibile fornirne un elenco o una definizione univoca.
Vi è da dire che nel nostro Ordinamento la misura della custodia cautelare in carcere è concepita quale extrema ratio, potendo essere adottata solo in casi di particolare gravità del reato e di rilevante intensità delle esigenze cautelari da salvaguardare, ed inoltre solo nel caso in cui il Giudicante ritenga che ogni altra misura prevista dalla Legge sia insufficiente a contenere i rischi cautelari ritenuti sussistenti.
Sarà quindi importante argomentare le ragioni per cui – contrariamente a quanto ritenuto all’atto dell’emissione della misura – un’altra misura cautelare, meno grave ed afflittiva, possa ritenersi adeguata e sufficiente alla salvaguardia delle esigenze cautelari.
Modalità di richiesta di sostituzione della misura cautelare
La modalità attraverso la quale sarà possibile ottenere dal Giudice una pronuncia favorevole in ordine agli arresti domiciliari è un’istanza di sostituzione della misura, nella quale dovranno essere valorizzati tutti gli elementi e le circostanze che si ritiene possano essere positivamente valutate a tal fine.
Tale istanza potrà essere presentata anche direttamente dal detenuto, ma è chiaramente preferibile che l’istanza sia redatta dal suo difensore, il quale potrà meglio selezionare gli elementi e le circostanze su cui puntare maggiormente per convincere il Giudice a concedere gli arresti domiciliari.