Gli arresti domiciliari costituiscono una misura cautelare coercitiva di natura custodiale, e comportano una forte limitazione della libertà personale dell’arrestato, seconda solo a quella determinata dell’altra misura cautelare di natura custodiale, ovvero la più afflittiva custodia cautelare in carcere.
Stante tale forte coercizione della libertà personale del soggetto arrestato la misura in oggetto potrà essere applicata solo allorquando sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto, ed il Giudice ritenga che – in caso di mancata adozione di una misura cautelare o di adozione di una misura meno grave – possano essere pregiudicate le esigenze cautelari descritte nell’articolo 274 del Codice di procedura penale (pericolo di fuga, pericolo per la genuinità delle fonti di prova, pericolo di reiterazione del reato).
In quali casi viene applicata la misura degli Arresti Domiciliari
E’ inoltre prescritto che il Giudice possa applicare la misura degli arresti domiciliari solo allorquando si tratti di reato punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ed inoltre che non possa essere applicata la misura in oggetto qualora il Giudice ritenga che – all’esito del giudizio – possa essere concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Pertanto la misura degli arresti domiciliari verrà applicata solo nel caso in cui si tratti di reato di importante gravità e soprattutto nel caso sussistano esigenze cautelari rilevanti.
Sebbene il Giudice abbia la possibilità di modulare le prescrizioni e gli obblighi dell’arrestato caso per caso, basandosi sulla specifica personalità del soggetto e sulle concrete esigenze cautelari da proteggere, l’unico obbligo che deve necessariamente sussistere è per l’appunto quello di non allontanarsi dal domicilio ove viene eseguita la misura cautelare in oggetto.
Tale prescrizione, connaturata alla misura degli arresti domiciliari e come tale assolutamente necessaria, potrà essere accompagnata da altre restrizioni qualora il Giudice lo ritenga opportuno.
Arresti Domiciliari e Visite
In tema di possibilità di ricevere visite da parte dell’arrestato posto ai domiciliari occorre in primo luogo segnalare come non sussista necessariamente un divieto in tal senso.
Come detto l’unica prescrizione obbligatoria è quella di non allontanarsi dalla propria abitazione senza preventiva autorizzazione del Giudice procedente, mentre ogni altra prescrizione o obbligo è accessoria ed eventuale.
Pertanto, a meno che nel provvedimento con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari il Giudice non abbia disposto diversamente, l’arrestato potrà ricevere visite al proprio domicilio senza necessità di alcuna autorizzazione.
E’ doveroso tuttavia segnalare come in realtà nella maggioranza dei casi gli arresti domiciliari siano accompagnati dalla prescrizione ulteriore del divieto di incontro con persone diverse dai familiari conviventi o da coloro che abitualmente assistono l’arrestato.
In altre parole, sebbene non vi sia alcun obbligo di imporre una restrizione alla possibilità di ricevere visite durante il periodo passato agli arresti domiciliari, nella maggior parte dei casi il Giudice impone il divieto di incontrare persone diverse dai soggetti che convivono abitualmente con l’arrestato.
Arresti Domiciliari visite vietate: in quali casi?
Tale prescrizione viene applicata qualora il Giudice ritenga che concedere all’arrestato la possibilità di incontrare liberamente chiunque voglia durante gli arresti domiciliari possa pregiudicare le esigenze cautelari (ad esempio perché l’arrestato potrebbe tentare di inquinare le prove incontrando possibili testimoni oppure impartendo apposite direttive a soggetti di sua fiducia).
In tale caso – come detto molto frequente – solo tali soggetti saranno ammessi all’interno del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, mentre l’ingresso di soggetti diversi costituirà un’esplicita violazione delle prescrizioni imposte e potrebbe portare addirittura all’aggravamento della misura cautelare, con l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
Cosa succede se durante gli Arresti Domiciliari si ricevono visite non autorizzate?
Tuttavia l’aggravamento della misura non sarebbe in ogni caso obbligatorio, perché una volta che le Forze di Polizia dovessero trovare (in occasione di un controllo) all’interno del luogo di custodia dei soggetti non autorizzati all’ingresso si limiterebbero a comunicare tale fatto al Giudice che procede, il quale, valutata tra i vari fattori anche la gravità dell’inadempimento, soprattutto in relazione al tipo di persona trovata all’interno dell’abitazione (l’accesso di un parente, seppur non autorizzato, sarebbe di certo meno grave rispetto all’accesso di un soggetto pregiudicato o coinvolto nel procedimento penale) deciderà se prendere provvedimenti.
Pertanto in tale caso le visite durante gli arresti domiciliari di ogni persona diversa dai familiari conviventi e dalle persone che normalmente assistono l’arrestato dovrà essere preventivamente autorizzata (persona per persona) dal Giudice.
Quindi, o direttamente l’arrestato oppure il suo difensore, dovranno fare istanza al Giudice chiedendo l’autorizzazione a ricevere la visita di un determinato soggetto, fornendo le generalità di quest’ultimo ed esplicitando le ragioni per le quali è richiesto tale diritto di visita (rapporti di parentela o di amicizia, o lavorativa, etc.).
La autorizzazione potrà essere richiesta e concessa o per una singola visita oppure in via generale e continuativa, senza alcun limite.
Arresti Domiciliari e prescrizione del divieto di comunicazione
Complementare a tale tipo di prescrizione è un altro tipo di divieto che il Giudice può imporre al soggetto posto agli arresti domiciliari: il divieto di comunicazione, anche per via telematica, con soggetti diversi dai conviventi abituali.
Con tale ulteriore prescrizione il Giudice – qualora ritenga che la libera comunicazione con l’esterno da parte dell’arrestato possa nuocere alla tutela delle esigenze cautelari – vieta al soggetto ogni forma di comunicazione con l’esterno (lettere, e-mail, telefonate, messaggi, etc.); con la doppia imposizione del divieto di incontro e del divieto di comunicazione l’arrestato è quindi posto nell’impossibilità di comunicare con ogni soggetto che sia diverso dai propri conviventi (o da altri che di volta in volta vengano autorizzati dal Giudice).
In conclusione, per non incorrere in gravi problemi, prima di ricevere visite nel periodo in cui si stanno scontando gli arresti domiciliari sarà opportuno verificare attentamente se nel provvedimento impositivo della misura il Giudice abbia previsto il divieto di incontrare persone diverse dai conviventi; in tale caso infatti, prima di far accedere qualcuno al domicilio, sarà obbligatorio richiedere un’apposita autorizzazione al Giudice.