Il medico, come ogni altro esercente una professione sanitaria, è esposto al rischio di venire accusato in un procedimento penale per fatti avvenuti nell’ambito della sua attività lavorativa.
Ciò è dovuto alla particolare delicatezza della professione medica e degli interessi coinvolti, trattandosi della salute del paziente ed addirittura, in casi estremi, della sua vita.
Generalmente il medico è esposto al rischio di subire una denuncia e un processo per lesioni personali colpose (nel caso il paziente riporti un danno fisico a causa dell’operato del sanitario) oppure per omicidio colposo (nel caso estremo in cui il paziente muoia).
Presupposto fondamentale della responsabilità medica penale è il profilo della colpa: in altre parole – ovviamente – non potrà esserci responsabilità penale del medico se egli non abbia cagionato l’evento lesivo a causa ed in conseguenza di un suo comportamento colposo, e quindi censurabile.
Colpa Generica e Colpa Specifica
Nel diritto penale tradizionalmente si distingue una colpa cosiddetta generica (negligenza, imprudenza o imperizia) da una colpa cosiddetta specifica (per inosservanza di leggi, regolamenti o particolari discipline).
Con riferimento alla responsabilità penale del medico si può così esemplificare:
- Ci sarà colpa per negligenza quando il medico avrebbe dovuto compiere, o compiere prima, un atto medico che avrebbe evitato l’evento dannoso per il paziente;
- Ci sarà colpa per imprudenza quando il medico avrebbe dovuto astenersi dal compiere un atto medico, la cui effettuazione ha determinato l’evento dannoso per il paziente;
- Ci sarà colpa per imperizia quando il medico abbia compiuto un errore tecnico nell’esecuzione dell’atto medico, che abbia determinato l’evento dannoso per il paziente;
- Ci sarà colpa specifica in genere allorquando il medico abbia deviato dalle cosiddette “linee guida”, ovvero regole pratiche di condotta elaborate dalla migliore scienza medica al fine di guidare l’agire del sanitario, e tale mancata osservanza sia da porre in relazione con l’evento dannoso per il paziente.
Ovviamente in tutti questi casi la condotta del medico, e quindi l’eventuale censurabilità del suo comportamento, sarà valutata sulla base delle norme di condotta e delle conoscenze mediche aggiornate e condivise dalla comunità scientifica di riferimento (sostanzialmente saranno altri medici a giudicare l’operato del collega nel caso di specie).
Nell’ambito del diritto penale non esiste invece una codificazione delle nozioni di colpa lieve o colpa grave, che al contrario sono state considerate rilevanti da una riforma (cosiddetto “Decreto Balduzzi”) della disciplina della responsabilità penale del medico.
Con tale riforma infatti, elaborata nell’ottica di restringere i casi di responsabilità penale del sanitario, si intendeva distinguere tra una colpa lieve e una colpa grave del medico, al fine di circoscrivere la responsabilità dello stesso solo nelle ipotesi di colpa grave, a condizione che fossero state rispettate le linee guida attinenti al caso specifico.
La riforma tuttavia non contemplava alcuna definizione specifica né della colpa lieve né della colpa grave del medico, talché occorreva rivolgersi alle norme ed alla giurisprudenza elaborata nell’ambito del diritto civile per avere delle linee guida da seguire al fine di stabilire se il comportamento colposo del sanitario fosse connotato da colpa lieve o da colpa grave.
In sostanza si può esemplificare sostenendo che:
- La colpa grave del medico consista in un comportamento privo di quel minimo di perizia che avrebbe consentito di attenersi alla norma cautelare non rispettata;
- La colpa lieve del medico consista in un comportamento connotato da mera leggerezza, ma in astratto non assolutamente incompatibile con il grado di perizia che sarebbe stato necessario.
Ai fini di tale valutazione, soprattutto la giurisprudenza, aveva elaborato dei canoni di giudizio che ponevano in risalto (al fine di discernere tra colpa live e colpa grave del medico): quanta divergenza vi fosse tra il comportamento tenuto e quello che sarebbe stato doveroso; i motivi che indussero il sanitario alla scelta erronea; le specifiche condizioni personali del medico coinvolto nella vicenda, nonché la sua consapevolezza di agire operando una condotta pericolosa, o addirittura prevedendo il rischio del verificarsi dell’evento dannoso per il paziente.
In definitiva la colpa del medico sarebbe stata più grave quanto più la sua condotta si fosse allontanata dagli standards e dalle linee guida elaborate dalla scienza medica, ed in definitiva quanto più il suo comportamento concreto si fosse allontanato da quello ritenuto doveroso, sempre tenuto conto delle specificità delle condizioni del paziente e delle peculiarità della patologia insorta.
L’importanza della nozione di colpa grave del medico ha tuttavia subito un notevole ridimensionamento ad opera di un’altra riforma in materia (la cosiddetta “Legge Gelli Bianco”), che ha sostanzialmente eliminato la non punibilità del medico che versasse in ipotesi di mera colpa lieve, prevedendo invece la non punibilità del medico che abbia cagionato il fatto con imperizia, rispettando tuttavia le linee guida e le buone pratiche del settore.
L’elaborazione giurisprudenziale dei principi stabiliti da tale ultima riforma di Legge (con la quale è stato introdotto l’articolo 590 sexies del Codice Penale) ha di fatto limitato moltissimo la rilevanza della nozione di colpa grave del medico ai fini della sua responsabilità penale.
Infatti, allo stato attuale, il medico risponde penalmente, sia in ipotesi di colpa lieve che di colpa grave, e quindi indipendentemente dal grado di colpa del suo comportamento, tranne in un particolare caso nel quale risponde solo per colpa grave.
Si tratta dell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato commesso con imperizia, ma il medico abbia seguito le linee guida e le buone pratiche del settore: in tale unico caso il medico sarà punibile solo se, valutando la specifica difficoltà dell’intervento e le particolari condizioni in cui l’atto medico fu compiuto, abbia commesso il fatto con colpa grave, mentre non sarà punibile in caso di colpa lieve.
La colpa medica penale è un settore di attività legale molto complesso e delicato, nel quale vengono in rilevo conoscenze e competenze multidisciplinari; per tale ragione, nonché per le gravi conseguenze che possono derivare da un processo penale per lesioni colpose e omicidio colposo, è bene che il medico o il sanitario coinvolto nella vicenda prenda immediatamente contatto con un avvocato esperto nella materia, che lo assista fin dall’inizio del procedimento penale, indirizzando da subito la strategia difensiva verso il raggiungimento del miglior risultato.
L’avvocato Giuseppe Migliore, penalista di Roma, si occupa da anni della difesa di medici e esercenti la professione sanitaria accusati di reati in procedimenti penali.