Un’aggressione può ovviamente costituire un reato, ovvero essere penalmente rilevante, in alcune ipotesi.
Infatti qualora un soggetto ne aggredisca un altro innescando uno scontro fisico, il fatto diviene punibile ai sensi del Codice penale. Essenzialmente saranno il tipo di conseguenze fisiche riportate dalla vittima dell’aggressione a qualificare giuridicamente il reato.
Qualora l’aggressore si limiti a percuotere (quindi a colpire in qualsiasi modo) la vittima senza tuttavia procurargli alcuna lesione (ovvero una malattia nel corpo o nella mente, anche guaribile in pochissimi giorni) l’aggressione sarà riconducibile nel reato di percosse, previsto dall’articolo 581 del Codice penale.
Reato penale di Aggressione pena
Il reato di percosse prevede la punizione del colpevole con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 309 Euro.
Il delitto di percosse è punibile esclusivamente previa querela della vittima del reato.
Più grave sarà il caso di un’aggressione che determini nella vittima una lesione personale, e quindi delle conseguenze fisiche di natura patologica che derivino direttamente dai colpi inferti dall’aggressore.
In tale ipotesi l’aggressione integrerà il reato di lesione personale (previsto dall’articolo 582 del Codice penale) punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso in cui la lesione personale non superi i venti giorni di prognosi per la guarigione, e non sussistano particolari circostanze aggravanti, anche il delitto di lesione personale sarà punibile a querela della persona offesa; nei restanti casi invece si procederà di ufficio.
Ovviamente più sarà grave la prognosi per le lesioni cagionate alla persona offesa maggiore sarà la pena che l’aggressore rischierà.
Nello specifico in caso di lesione grave (sostanzialmente con prognosi di guarigione di oltre 40 giorni) la pena prevista è della reclusione da tre a sette anni, mentre nel caso di lesione gravissima (si tratta di ipotesi in cui la vittima riporta una gravissima menomazione fisica, come ad esempio la perdita di un arto) la pena potrà andare da un minimo di sei anni ad un massimo di dodici.
Ipotesi di aggressione meramente verbale, e quindi senza che vi sia stato uno scontro fisico con colpi ad opera dell’aggressore, potranno costituire reato solo se siano caratterizzate da contenuti minacciosi ed intimidatori, integrando in tal caso il reato di minaccia (articolo 612 del Codice penale) sia nella forma cosiddetta semplice che grave (sostanzialmente nel caso di minaccia di morte o commessa con modalità particolarmente lesive).