Dal punto di vista tecnico giuridico gli arresti domiciliari sono una misura cautelare coercitiva di natura custodiale.
Questo vuol dire innanzitutto che, trattandosi di misura cautelare, essi potranno essere applicati solamente prima o durante il processo, qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza e sia ravvisato il pericolo che una delle esigenze cautelari descritte dall’articolo 274 del Codice di procedura penale (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio e pericolo di recidiva) possa essere compromessa in caso di mancata adozione della misura cautelare.
In altre parole quando si parla di arresti domiciliari non si intende la modalità con la quale il soggetto condannato con sentenza definitiva sconta la propria pena (tutt’altra natura e presupposti ha infatti la misura alternativa della detenzione domiciliare, applicabile per l’espiazione di pena definitiva). Come tutte le misure cautelari gli arresti domiciliari non potranno essere applicati qualora risulti che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità, o se il reato risulta estinto, ovvero se manca una condizione di procedibilità; inoltre, in particolare, la misura degli arresti domiciliari non potrà essere applicata qualora il Giudice ritenga che, in caso di condanna all’esito del giudizio, possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (possibile sino ad una pena non superiore ai due anni di reclusione).
Trattandosi di misura cautelare coercitiva (ovvero che, a differenza delle misure cautelari interdittive, incide direttamente sulla libertà personale del soggetto) essa potrà essere applicata solo qualora si proceda per un reato punito con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore a tre anni di pena massima. Gli arresti domiciliari non possono inoltre essere concessi a colui che, nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede, sia stato condannato per il reato di evasione, salvo che il Giudice ritenga il fatto di lieve entità e le esigenze cautelari tutelabili con tale misura.
Insieme alla custodia cautelare in carcere (ed alle misure affini come la custodia cautelare in luogo di cura o in istituto a custodia attenuata per le detenute madri) gli arresti domiciliari hanno natura di misura custodiale, in quanto presuppongono una fortissima limitazione della libertà personale e di movimento del soggetto, che è obbligato a permanere nel proprio domicilio senza possibilità di allontanarsene. Come noto infatti con la misura degli arresti domiciliari all’arrestato viene imposto di rimanere nella propria abitazione senza possibilità di uscire se non autorizzato dal Giudice procedente.
Si tratta di una limitazione della libertà personale analoga a quella del soggetto che si trova ristretto in carcere, salve le ovvie differenze e la possibilità di convivere con i propri familiari. Proprio per tale motivo l’imputato agli arresti domiciliari è considerato dalla Legge in stato di custodia cautelare (ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari equivale a uno trascorso in carcere agli effetti dell’espiazione della pena e di ogni beneficio collegato, come ad esempio la liberazione anticipata). Il soggetto non potrà quindi lasciare la propria abitazione; è chiaro tuttavia che, salvo che sia altrimenti disposto dal Giudice nel provvedimento, il soggetto potrà muoversi in tutto il perimetro della propria dimora, ivi compresi eventuali spazi esterni come il giardino o il balcone.
Oltre che nella propria abitazione gli arresti domiciliari potranno essere eseguiti in altro luogo di privata dimora (ad esempio l’abitazione di familiari o amici che si siano resi disponibili) oppure in un luogo di cura o assistenza o in una casa famiglia protetta. In ogni caso è disposto che il Giudice, nel valutare l’idoneità del luogo indicato per l’esecuzione degli arresti domiciliari, agisca in modo da tutelare al massimo le esigenze di sicurezza della persona offesa. La fuoriuscita non autorizzata dalla propria abitazione determina non solo il probabile aggravamento della misura in atto (e quindi la sottoposizione alla custodia in carcere) ma altresì la commissione del reato di evasione, punito con pene da uno a tre anni di reclusione per l’ipotesi base.
Qualora lo ritenga necessario il Giudice potrà inoltre disporre limitazioni o divieti alla possibilità del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari di comunicare (anche telefonicamente o per via telematica) con soggetti diversi dalle persone che convivano con lui o lo assistano. Il soggetto agli arresti domiciliari è sottoposto al controllo delle Forze dell’Ordine, che senza alcun avviso e limiti di orario possono verificare che egli non sia uscito dalla propria abitazione.
E’ inoltre prevista la possibilità che il Giudice disponga che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari (sempre che questi non neghi il proprio consenso) sia controllato mediante l’adozione di strumenti elettronici (il cosiddetto “braccialetto elettronico”) che consentano alle Forze dell’Ordine di controllare a distanza che l’arrestato non esca dal perimetro della propria abitazione. Prima della revoca degli arresti domiciliari l’unica possibilità per il soggetto di potersi allontanare dalla propria abitazione è quella di richiedere un apposito permesso al Giudice che in quel momento procede contro di lui; il permesso verrà rilasciato a fronte di esigenze serie (ad esempio necessità di svolgere una visita medica) e debitamente documentate.
Qualora l’arrestato versi in condizioni di assoluta indigenza oppure non possa in altro modo provvedere alle proprie esigenze di vita il Giudice può autorizzarlo ad allontanarsi dal proprio luogo di custodia per svolgere un’attività lavorativa (si parla in questo caso di arresti domiciliari cosiddetti “lavorativi”) oppure per provvedere alle proprie esigenze. In linea generale, salvi i termini massimi disposti dalla Legge per la sottoposizione a custodia cautelare, la misura degli arresti domiciliari verrà revocata o in caso di assoluzione del soggetto (o di condanna a pena condizionalmente sospesa) oppure in ogni momento, qualora risulti che siano venute meno o si siano affievolite le esigenze cautelari che avevano spinto il Giudice ad applicare la misura degli arresti domiciliari.
L’arrestato, di solito per il tramite del suo difensore, ha facoltà di richiedere in ogni momento al Giudice che in quel momento procede nei suoi confronti, la revoca della misura degli arresti domiciliari con apposita istanza; egli può altresì richiedere, con le medesime formalità ed allo stesso Giudice, che la misura degli arresti domiciliari venga sostituita con altra meno afflittiva, quale ad esempio la sottoposizione agli obblighi di Polizia Giudiziaria (ovvero il cosiddetto “obbligo di firma”).
In ogni caso il Giudice revocherà la misura degli arresti domiciliari qualora ritenga che le esigenze cautelari sulle quali la stessa di fondava siano venute meno, mentre applicherà una misura meno afflittiva qualora ritenga che le esigenze cautelari siano ancora sussistenti, seppur affievolite ed adeguatamente tutelabili mediante una misura meno grave.