Il provvedimento di fermo di indiziato di delitto può essere disposto o dal Pubblico Ministero, oppure (ed è questo il caso del cosiddetto “fermo di polizia”) direttamente dalla Polizia Giudiziaria, qualora il Pubblico Ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o qualora per ragioni di urgenza non si possa attendere che questi emetta il proprio provvedimento.
In primo luogo occorre precisare che il fermo di indiziato di delitto costituisce una cosiddetta misura precautelare. Si tratta quindi di un provvedimento in ragione del quale il soggetto viene privato della propria libertà personale senza il preventivo ordine di un Giudice (così come prevedono come regola generale la Carta Costituzionale ed il Codice di procedura penale), bensì in ragione di un provvedimento del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria.
Per tale motivo il provvedimento di fermo sarà soggetto ad una necessaria convalida da parte del Giudice, in difetto della quale il soggetto sarà rimesso in libertà.
Il fermo di indiziato di delitto può essere attuato al di fuori dei casi di flagranza nel reato (situazione che si ha quando il soggetto è colto nel momento in cui compie il reato o con tracce evidenti che testimonino che egli abbia commesso il reato immediatamente prima). Ovvero al di fuori dei casi in cui è possibile ricorrere all’altra misura precautelare dell’arresto in flagranza di reato.
Requisiti per procedere con il fermo di polizia
I requisiti per procedere al provvedimento di fermo sono costituiti innanzitutto dall’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto (così come per l’applicazione di una ordinaria misura cautelare da parte del Giudice). Inoltre deve trattarsi di un delitto punibile con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni. Oppure di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, ovvero di delitto concernente armi da guerra o esplosivi.
Oltre a questi due requisiti – che di per sé giustificherebbero un’ordinaria richiesta di misura cautelare al Giudice – occorre che sussista una situazione di urgenza, che renda necessaria l’immediata privazione della libertà del soggetto senza poter attendere i tempi di una misura cautelare disposta dal Giudice.
Il Codice individua la ragione di urgenza o nell’impossibilità di identificare l’indiziato (e quindi di poterlo poi di nuovo reperire successivamente) oppure nella sussistenza di specifici elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di fuga.
Chi può disporre il fermo di polizia
Il fermo di indiziato di delitto deve essere disposto direttamente dal Pubblico Ministero oppure, prima che lo stesso abbia potuto assumere la direzione delle indagini, di iniziativa della Polizia Giudiziaria; la Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa al fermo anche quando il Pubblico Ministero abbia già assunto la direzione delle indagini ma non sia possibile attendere il suo provvedimento vista la situazione di urgenza, qualora l’indiziato del delitto sia successivamente identificato o emergano, anche per il possesso da parte dello stesso di documenti falsi, specifici elementi che rendano fondato il pericolo di fuga.
Nel caso di fermo operato d’iniziativa della Polizia Giudiziaria gli ufficiali o agenti di P.G. ne danno immediata notizia al Pubblico Ministero del luogo ove è avvenuto il fermo, e pongono a disposizione del Pubblico Ministero il fermato al più presto, e comunque non oltre le successive 24 ore, trasmettendo altresì copia del verbale di fermo.
Al fermato è consegnata una comunicazione scritta, in una lingua a lui comprensibile, nella quale sono riportati i diritti e le facoltà difensive previste a sua garanzia dalla Legge.
Qualora non disponga di un difensore di fiducia gli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria provvedono a fornirne uno di ufficio al fermato.
Tempistiche per la convalida del fermo di polizia
Entro 48 ore dal fermo il Pubblico Ministero, se non riterrà di ordinare la liberazione del fermato, dovrà richiedere al Giudice per le indagini preliminari la convalida del fermo; ciò perché trattandosi di una limitazione della libertà personale disposta senza il preventivo ordine di un Giudice a quest’ultimo spetterà l’eventuale convalida del provvedimento emesso d’urgenza dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria.
Il Giudice fisserà l’udienza di convalida al massimo entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida del Pubblico Ministero: se il provvedimento di convalida dell’arresto non verrà emesso entro tale termine il fermo cesserà di avere efficacia e il soggetto dovrà essere posto in libertà; analoga conseguenza si avrà nel caso in cui il Pubblico Ministero non rispetti il termine per richiedere la convalida del fermo al Giudice.
Durante l’udienza di convalida, che avverrà alla necessaria presenza del difensore del fermato, il Pubblico Ministero – qualora compaia – illustrerà le ragioni del fermo e le proprie richieste in merito all’eventuale applicazione di una misura cautelare.
Il fermato sarà sottoposto ad interrogatorio (se riterrà di rispondere alle domande del Giudice) ed infine la parola verrà data al suo avvocato, prima che il Giudice emetta il proprio provvedimento in merito alla convalida dell’arresto ed alla successiva eventuale applicazione di una misura cautelare.