Nel nostro Ordinamento ogni restrizione della libertà personale dell’individuo accusato di un reato è vista come extrema ratio, motivo per cui il Codice di procedura penale – tra le altre garanzie – prevede la possibilità, per il soggetto sottoposto ad una misura cautelare, di ottenere in tempi molto rapidi (da un Giudice diverso rispetto a quello che dispose la misura) una risposta in ordine alla necessità di mantenere in atto la restrizione cautelare.
Ricorso al Tribunale del Riesame: Termini per la Richiesta
Entro dieci giorni dal momento in cui il soggetto subisce l’esecuzione o la notifica di una misura cautelare di carattere coercitivo può essere proposta richiesta di riesame al Tribunale (che deciderà in composizione collegiale) del luogo in cui ha sede la Corte di Appello competente per il Tribunale cui appartiene il Giudice che ha emesso la misura.
Entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento della notifica dell’avviso di deposito dell’Ordinanza che dispone la misura cautelare la richiesta di riesame potrà essere fatta anche dal difensore del soggetto destinatario del provvedimento.
Caso particolare è quello dell’indagato latitante, i cui termini per proporre richiesta di riesame decorreranno dal momento in cui l’Ordinanza cautelare verrà notificata al difensore, oppure dal momento dell’esecuzione eventualmente intervenuta (con la cessazione dello stato di latitanza) qualora l’indagato dimostri di non aver avuto conoscenza del provvedimento nei suoi confronti.
Con la richiesta di riesame l’istante potrà formulare anche dei motivi, che in ogni caso potrà enunciare o integrare in apertura dell’udienza di riesame (essendo un mezzo di impugnazione a devoluzione piena, l’enunciazione dei motivi è solo una facoltà della parte).
Chiaramente la difesa dovrà puntare a dimostrare che non siano sussistenti i presupposti di Legge per l’applicazione della misura cautelare, e quindi in maniera particolare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari; oltre al totale annullamento della misura cautelare, con remissione in libertà del soggetto, la difesa potrà altresì richiedere la sostituzione della misura in atto con una meno grave ed afflittiva.
In ogni caso, come detto, il Tribunale del Riesame (comunemente detto “Tribunale della Libertà” per la materia di cui si occupa) sarà libero di valutare ogni presupposto e circostanza, anche se non oggetto di motivo di impugnazione ed anche se non valorizzata nell’ordinanza cautelare.
Per consentire un pieno contraddittorio la difesa avrà accesso agli atti di indagine posti a fondamento della misura cautelare (che diversamente sarebbero sottoposti a segreto istruttorio), nonché a quelli favorevoli eventualmente sopravvenuti.
Ricorso al Tribunale del Riesame: Tempistiche sulla Decisione
La caratteristica principale della procedura al Tribunale del riesame è costituita dalle tempistiche veloci e stringenti entro le quali il Tribunale deve rendere la sua decisione a pena di perdita di efficacia della misura: se entro cinque giorni dal momento della richiesta l’Autorità che procede non mette a disposizione gli atti d’indagine la misura cessa di avere efficacia; analogamente la misura cautelare decadrà se entro dieci giorni dal momento in cui gli atti di indagine sono stati messi a disposizione il Tribunale non emetterà la sua decisione.
L’udienza al “Tribunale della Libertà” si svolge nelle forme della camera di consiglio, ed è facoltà del Pubblico Ministero e del difensore comparire, discutere oralmente o presentare motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame. Se l’imputato intende comparire personalmente all’udienza ne deve fare domanda contestualmente alla richiesta di riesame.
Contro la decisione del Tribunale del riesame è ammessa la possibilità di presentare ricorso per Cassazione entro dieci giorni dalla data di comunicazione del deposito del provvedimento.