Con il termine reati finanziari sono comunemente indicati quei delitti che abbiano in via diretta o indiretta una ricaduta sul regolare andamento dell’economia, influendo sul mercato borsistico o in via generale sugli investimenti dei risparmiatori, oppure su imprese pubbliche o private.
Tali reati, cui ancora oggi non è stata data una sistemazione organica nel Codice Penale, sono previsti in parte nel Codice Penale, in parte nel Codice Civile ed infine anche in alcuni provvedimenti legislativi di carattere speciale. (Tra i reati finanziari non direttamente previsti dal Codice Penale troviamo: Abusivismo; Gestione infedele; Confusione di patrimoni; Partecipazione al capitale; Gestione accentrata di strumenti finanziari; Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia o della Consob; Irregolare acquisto di azioni; Omessa alienazione di partecipazioni; Falso in prospetto; Abuso di informazioni privilegiate; Manipolazione del mercato; Indebita restituzione dei conferimenti; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante; Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; Infedeltà patrimoniale; Aggiotaggio).
Connesso al reato finanziario c’è il reato tributario, intesto come quel reato che punisce il soggetto che non adempia regolarmente alle comunicazioni di carattere fiscale o ometta il versamento delle imposte dovute da società ed enti economici.
Entrambe le categorie di reati sono infatti di solito commesse dai medesimi soggetti, ovvero da persone che posseggono o rappresentano legalmente imprese e società (per tale motivo vengono detti “crimini dei colletti bianchi”) nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa e imprenditoriale.
Differenze dei Tempi di Prescrizione tra Reati Finanziari e Reati Tributari
Per delineare i tempi di prescrizione per i reati finanziari e tributari occorre procedere ad una differenziazione, poiché mentre per i reati finanziari (che non hanno ancora trovato sistemazione organica in un testo legislativo ad hoc) non vi sono sostanziali eccezioni alle normali regole in materia di prescrizione, per i reati tributari (contenuti nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000) sono dettate alcune regole di carattere specifico e particolare.
Il termine di prescrizione dei reati finanziari e tributari decorre, come per gli altri reati, dal momento in cui il reato è commesso (per i reati consumati, ovvero portati a compimento) oppure nel momento in cui il reo ha posto in essere l’ultima porzione della sua condotta illecita (per i reati tentati, ovvero non portati a termine per cause indipendenti dalla volontà del colpevole).
Dettata la regola generale occorrerà poi, reato per reato, individuare il momento consumativo, che consiste nel momento in cui il delitto è portato a compimento, che ad esempio per alcuni reati tributari si identifica nell’ultimo giorno utile al corretto pagamento delle imposte che il reo non verserà.
I tempi di prescrizione, come per i reati ordinari, sono pari alla pena massima stabilita dalla Legge per il reato in oggetto, senza che in tale calcolo siano computati gli aumenti e le diminuzioni possibili per le circostanze attenuanti o aggravanti, eccetto che per le circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale (che sostanzialmente comportano un aumento di pena superiore ad un terzo) che invece vengono computate.
Per il caso dei reati tributari il Legislatore ha introdotto una deroga relativa a tale criterio generale, prevedendo che per tali delitti (compresi tra gli articoli due e dieci del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, avente ad oggetto la disciplina dei reati tributari) il termine ordinario di prescrizione sia elevato di un terzo.
Per tale ragione i reati tributari si prescriveranno decorso un tempo pari alla pena massima prevista per il reato aumentata di un terzo (ad esempio, nel caso si reato punito con pena massima di sei anni, il termine di prescrizione sarà di otto anni).
In ogni caso, trattandosi di delitti, i reati tributari e finanziari non potranno prescriversi prima che sia decorso un tempo inferiore ai sei anni dalla loro commissione (anche nel caso in cui si tratti di reati puniti con pena massima inferiore ai sei anni).
Si tratta della cosiddetta prescrizione breve, ovvero quella che opera nel caso in cui nel procedimento non si sia verificato alcun atto interruttivo della prescrizione. Gli atti interruttivi della prescrizione consistono in determinati atti, cadenze e passaggi processuali al verificarsi dei quali il termine di prescrizione si interrompe e comincia a decorrere di nuovo da capo (elencati nell’articolo 160 del Codice Penale, e tra i quali si trovano, ad esempio, il Decreto che dispone il giudizio, il Decreto di citazione diretta a giudizio, l’interrogatorio con il Pubblico Ministero o con la Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero).
Su tale aspetto della disciplina della prescrizione si rinviene una particolarità legata ai reati tributari: infatti l’art. 17 del Decreto legislativo n. 74 del 2000 (avente ad oggetto per l’appunto i reati tributari) introduce per tali delitti quale atto interruttivo della prescrizione anche il Verbale di constatazione o di accertamento delle violazioni fiscali, atto che viene redatto dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza nel momento in cui vengono ipotizzati illeciti di carattere tributario a carico di un imprenditore o una società.
In ogni caso, così come previsto in generale dalla disciplina della prescrizione, gli atti interruttivi non possono comportare un aumento superiore ad un quarto del tempo di prescrizione ordinario del reato (salvo ipotesi particolari che tuttavia non afferiscono in via specifica i reati finanziari e tributari, ma sono comuni a tutti i reati).
Allo stesso modo identica ai reati comuni è la disciplina legata alla sospensione del decorso della prescrizione, che avviene ogni qualvolta il dibattimento sia sospeso o siano sospesi i termini di custodia cautelare, nonché in caso di rinvii del processo dovuti a ragioni di impedimento dell’imputato o del difensore.