Tratti caratteristici, pene applicabili e conseguenze del reato di rissa
Il delitto di rissa è previsto dall’articolo 588 del Codice Penale, ed è punito con la pena della multa fino a 309 Euro nella sua forma semplice, mentre, qualora nella rissa qualcuno venga ucciso o riporti una lesione personale (anche se la morte o la lesione avvenga immediatamente dopo la rissa e a causa di questa) la pena applicabile sarà la reclusione da tre mesi a cinque anni.
A tal proposito la Giurisprudenza ha avuto modo di precisare come l’aggravante in questione si applichi anche al corrissante che abbia riportato la lesione personale, poiché colui che partecipa in modo volontario ad una condotta violenta collettiva, con il fine di ledere il gruppo avversario, subisce le conseguenze giuridiche degli eventi che accadono in ragione della rissa.
Dal punto di vista oggettivo integra il reato di rissa una contesa violenta tra tre o più persone, le quali siano tutte animate dall’intento di ledersi vicendevolmente.
In altre parole vi devono essere tre o più persone che reciprocamente si assalgano, con intento vicendevolmente offensivo nei confronti degli avversari; mentre – ad esempio – nel caso in cui un gruppo venga assalito da altre persone e si limiti a reagire (seppur in maniera violenta) ma all’esclusivo fine di difendersi, il reato di rissa non sarà integrato (neanche nei confronti degli assalitori).
Sarà irrilevante stabilire quale delle fazioni sia passata per prima alle vie di fatto o abbia cercato lo scontro con la parte avversa, visto che il presupposto fondamentale di tale delitto è per l’appunto che entrambe le fazioni abbiano volontà di ledersi vicendevolmente: per tale ragione la causa di giustificazione della legittima difesa non è applicabile al delitto di rissa.
Reato di Rissa procedibilità
Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato si tratta di reato doloso, con dolo costituito dalla volontà consapevole di partecipare – con animo offensivo – ad una condotta violenta tra più persone.
Il reato di rissa è procedibile di ufficio e la competenza a giudicare il fatto, anche nei casi aggravati, è del Tribunale in composizione monocratica.