Il reato di tentato sequestro di persona è disciplinato nel Codice penale dagli articoli 56 (delitto tentato) e 605 (sequestro di persona); in effetti nell’Ordinamento penale italiano tutti i delitti (ovvero la categoria di reati considerata più grave) possono essere puniti a titolo di tentativo, qualora non siano stati portati a completo compimento.
Il meccanismo attraverso il quale è prevista la punibilità dei delitti anche qualora siano rimasti sotto la forma di tentativo, è per l’appunto quello previsto dall’articolo 56 del Codice penale, secondo il quale è punito, anche se il reato non si è consumato interamente, anche chi abbia posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, non riuscendovi per cause indipendenti alla propria volontà.
Poiché il reato di sequestro di persona (articolo 605 del Codice penale) appartiene alla categoria dei delitti, anch’esso potrà essere punito a titolo di tentativo.
In cosa consiste il reato di tentato sequestro di persona?
Il delitto di sequestro di persona è integrato dalla condotta del soggetto che privi un’altra persona della sua libertà personale, intesa come libertà di movimento e di capacità di libera determinazione di rimanere o meno in un determinato luogo.
Il reato di tentato sequestro di persona verrà quindi integrato dalla condotta di colui che metta in atto dei comportamenti astrattamente idonei, e volti senza possibilità di equivoco, a comprimere totalmente la libertà personale e di movimento di un’altra persona, chiaramente contro la volontà di essa, senza tuttavia riuscirvi per motivi che sfuggano alla sua volontà, come ad esempio l’intervento delle Forze dell’Ordine o la fuga della vittima.
Tentato Sequestro di Persona: Cosa si rischia?
Dal punto di vista delle pene applicabili ai delitti tentati l’articolo 56 del Codice penale prevede che esse siano ridotte, generalmente da un terzo ai due terzi in meno rispetto al delitto consumato, in ragione della minore gravità di un reato tentato rispetto ad uno perfezionatosi in tutti i suoi elementi.
Il delitto di sequestro di persona è punito nella sua forma base con la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni, mentre le ipotesi aggravate sono punite con pene sensibilmente maggiori, che addirittura possono arrivare all’ergastolo nel caso in cui dal reato derivi la morte del minorenne sottoposto a sequestro.
Viste le elevate pene previste per il reato di sequestro di persona è evidente che lo sconto di pena (da un terzo a due terzi) stabilito nel caso di tentativo di sequestro di persona determineranno una pena sensibilmente differente tra il reato tentato e quello consumato.