Con il delitto di Violenza privata (art. 610 del Codice Penale) viene punita la condotta del soggetto che, utilizzando violenza o minaccia nei confronti della vittima, lo costringa a fare, omettere o tollerare qualcosa.
In altre parole si tratta di una coartazione della libertà di determinazione della vittima, che lo costringa forzatamente ad un comportamento diverso da quello che avrebbe altrimenti voluto e compiuto; per l’integrazione del reato è tuttavia necessario che il costringimento abbia un fine preciso (quindi il compimento, o l’omissione, di un’azione determinata ed individuata, e non generica) e che sia attuato mediante violenza o minaccia.
L’attività violenta è integrata da qualsiasi comportamento di coazione fisica, che impedisca alla vittima di potersi determinare o agire liberamente; per minaccia invece si intende una forma di coazione morale, che si attui mediante la prospettazione di un male ingiusto – la cui verificazione dipenda dalla volontà del minacciante – ai danni della vittima, qualora questa non soddisfi le richieste del reo.
E’ importante riflettere sulla circostanza che il delitto di Violenza privata sia in realtà un reato di carattere sussidiario: esso infatti è destinato ad operare solamente nel caso in cui l’azione del colpevole non possa essere inquadrata in altra norma penale più specifica.
Ad esempio qualora un’azione violenta o minacciosa venga posta in essere per costringere taluno a compiere o subire atti sessuali l’agente risponderà del delitto di Violenza sessuale; analogamente, qualora un’attività violenta o minacciosa sia posta in essere per privare taluno della propria libertà personale, l’agente risponderà del delitto di Sequestro di persona.
La pena prevista per il delitto di Violenza privata è quella della reclusione fino a quattro anni, pena che potrà essere aumentata qualora l’azione delittuosa venga commessa con una delle condizioni di cui all’art. 339 del Codice Penale: (con uso di armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, reali o solo supposte).
Il delitto di Violenza privata è procedibile di ufficio, e la competenza a giudicare tale reato è del Tribunale in composizione monocratica.
L’assistenza di un avvocato penalista, esperto e specificamente competente nel campo del diritto penale, è certamente necessaria nel caso in cui si venga accusati del reato di Violenza privata, anche considerando le importanti conseguenze, in termini di pena, che possono derivare da una condanna per tale delitto.