Calunnia

Il delitto di Calunnia punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni, colui che incolpi un altro soggetto di un reato, pur sapendolo innocente. La Calunnia può essere attuata:

  • Attraverso una denuncia o una querela (intese in senso atecnico, essendo sufficiente la semplice esposizione di un fatto costituente reato), diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto che a questa debba riferire, nella quale si accusi falsamente qualcuno, che si sappia innocente, di un reato (è questa la cosiddetta Calunnia “diretta” o “formale”);
  • Simulando a carico del soggetto falsamente incolpato tracce materiali del reato, ovvero, in altre parole, creando prove false a carico dell’incolpato (è questa la cosiddetta Calunnia “reale”);

In entrambi i casi è necessario che il denunciante conosca l’innocenza del calunniato, essendo punita dalla norma la volontà dolosa di incolpare un innocente di un reato che non ha commesso. In altre parole, qualora, essendo in buona fede e quindi cadendo in errore, si accusi un soggetto di un reato che non ha commesso, il reato di Calunnia non potrà dirsi consumato.

Il delitto sussiste anche nel caso in cui la falsa denuncia o querela sia presentata in forma anonima o sotto falso nome, ad anche se nella denuncia non sia accusato un soggetto ben determinato, essendo sufficiente che sia semplice risalire all’identità del calunniato.

Per la sussistenza del delitto di Calunnia è necessario che la falsa accusa sia almeno astrattamente idonea a far nascere un procedimento penale contro l’incolpato, essendo escluso il reato se l’incolpazione sia assolutamente inverosimile o grossolanamente falsa, in modo tale che su tali basi non vi sia neanche l’astratta possibilità che un’indagine venga aperta.

Allo stesso modo, se la falsa accusa riguarda un reato procedibile a querela di parte – e questa non sia stata presentata – il reato di Calunnia non sussiste, poiché in assenza della condizione di procedibilità (querela) non è possibile l’avvio di un procedimento penale, con conseguente inidoneità della falsa incolpazione a far nascere un’indagine nei confronti del calunniato.

La Legge prevede aumenti di pena nel caso la falsa incolpazione abbia ad oggetto un reato punito con pene particolarmente gravi, o nel caso in cui il calunniato abbia riportato una condanna a causa della falsa accusa.

Nel caso in cui un soggetto si autoaccusi falsamente di un reato mai avvenuto, oppure commesso da altri, sarà responsabile del delitto di Autocalunnia, punito con pene più lievi (reclusione da 1 a 3 anni) rispetto a quello di Calunnia.

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