Subire un procedimento penale ingiustamente, o essere denunciato in maniera infondata, è sicuramente molto frustrante, poiché per difendersi il soggetto dovrà impiegare notevoli energie emotive ed economiche.
Quando la denuncia viene finalmente archiviata, in quanto il Pubblico Ministero si accorge che la notizia di reato è infondata, il soggetto ingiustamente denunciato chiaramente vorrebbe ottenere un risarcimento per quanto patito.
Il caso della denuncia archiviata in tal senso è simile a quello del soggetto che invece (in maniera ben peggiore) debba attendere tutto l’iter processuale per essere scagionato dalle accuse ingiuste.
In entrambi i casi, in maniera concreta e pratica, la strada per ottenere un risarcimento dal soggetto che abbia presentato la denuncia che sia stata archiviata è presentare contro di esso una denuncia – querela per il reato di calunnia.
Se questi verrà condannato, il soggetto calunniato potrà ottenere il risarcimento di ogni danno che sia derivante da tale reato (realizzato proprio mediante la denuncia che venne archiviata).
Tuttavia occorre sottolineare come la dimostrazione del reato di calunnia sia particolarmente difficile: in altre parole il fatto che la denuncia sia stata ritenuta infondata, o che l’accusato sia stato poi assolto, non implica necessariamente che il denunciante sia responsabile del reato di calunnia.
Occorrerà infatti dimostrare che il soggetto denunciante fosse pienamente consapevole del fatto che l’accusato fosse innocente, ed abbia quindi voluto deliberatamente accusarlo in maniera infondata; anche la possibilità che la denuncia sia stata fatta a causa di un errore, e quindi non con la precisa volontà di colpire un innocente, escluderà il reato di calunnia, e di conseguenza la possibilità che il denunciato possa ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Sono previste altre possibilità, per il soggetto che sia assolto a seguito del processo penale, per ottenere un ristoro da parte dell’accusatore, anche se vi è da dire che nella pratica giudiziaria l’applicazione di tali norme è assolutamente marginale e rara.
Quando l’imputato venga assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato in un procedimento per reato procedibile a querela di parte, se ne fa richiesta, potrà ottenere la condanna del querelante alla rifusione delle spese legali ed al risarcimento del danno; inoltre il Giudice, nel respingere la domanda civilistica della parte civile in ragione dell’assoluzione dell’imputato, potrà condannare (se l’imputato ne fa richiesta) la parte civile alla rifusione delle spese legali sostenute dall’imputato nonché, in caso di colpa grave della parte civile, condannarla altresì al risarcimento del danno.