Il delitto di Prostituzione minorile, previsto dall’art. 600 bis del Codice Penale, contempla due ipotesi di reato ben distinte, sia sotto il profilo delle condotte che delle relative pene.
Viene punito, con la pena della reclusione da 6 a 12 anni e con sanzioni pecuniarie di rilevante importo, il comportamento di colui che induca, favorisca o sfrutti la prostituzione di una persona minorenne, mentre il comportamento del soggetto che compia atti sessuali a pagamento con persona di età compresa tra i 14 ed i 18 anni è punito, oltre che con la pena pecuniaria, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, pena aggravata nel caso in cui la persona sia minore dei 16 anni (in tale caso la pena sarà dai 2 ai 5 anni di reclusione).
La prima ipotesi, punita con pene rigorose, è volta alla repressione dello sfruttamento della prostituzione di minorenni, andando a colpire l’induzione, il reclutamento, lo sfruttamento, il favoreggiamento, l’organizzazione e la gestione della prostituzione minorile, con una previsione normativa nata a protezione dell’integrità e della libertà fisica e psichica del minore.
La seconda ipotesi punisce invece, con pene più lievi, la condotta del “cliente” del minore dedito alla prostituzione, il quale usufruisca di prestazioni sessuali da parte di minorenni (o compia con essi atti sessuali) dietro pagamento di un compenso.
Per “atti sessuali”, per costante giurisprudenza, si intende ogni atto che esprima l’impulso sessuale dell’agente e che comporti una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo (quindi compresi toccamenti, palpeggiamenti, sfregamenti sulle parti intime della vittima, anche se di breve durata e non completi).
E’ stato precisato, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto un contrasto giurisprudenziale sul punto, che il comportamento del soggetto che vinca la resistenza del minorenne, convincendolo e inducendolo a prostituirsi, rientra nella meno grave ipotesi del secondo comma (atti sessuali a pagamento con minorenne) nel caso in cui l’opera di convincimento sia finalizzata ad usufruire personalmente dell’attività di prostituzione del minore, mentre nel caso in cui il minore sia indotto e convinto a prostituirsi anche con terze persone (diverse dall’agente) risulterà integrata la più grave ipotesi del vero e proprio sfruttamento della prostituzione minorile.
Nel caso in cui il “cliente” del minore dedito alla prostituzione sia anch’esso minorenne, la Legge prevede una rilevante riduzione di pena, nonché la possibilità per il Giudice di irrogare solamente una pena pecuniaria.