Il reato di omessa dichiarazione, previsto e punito dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/2000, sanziona la condotta del soggetto che ometta, pur essendovi tenuto per legge, la presentazione di una dichiarazione fiscale, in materia di imposte sui redditi o IVA, allo scopo di evadere uno di questi tributi.
Si tratta quindi di un reato che presuppone un dolo specifico, ovvero che l’agente abbia omesso di presentare la dichiarazione ad un preciso scopo, che è quello di evadere le relative imposte.
E’ prevista tuttavia una soglia di punibilità al di sotto della quale il fatto rimane un semplice illecito amministrativo, ma il reato non si configura; tale soglia è modulata con riferimento all’ammontare dell’imposta evasa, che per integrare il reato deve essere superiore ai 50.000,00 Euro per singola tipologia di imposta.
E’ del pari sanzionata la condotta di colui che, pur essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta; in questo caso la norma non richiede che il fatto sia stato commesso al fine di evasione delle imposte, essendo sufficiente per l’integrazione dell’illecito penale la mera omissione nella presentazione della dichiarazione.
Anche per l’omessa presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta è prevista la medesima soglia di punibilità, ed il fatto non è penalmente rilevante quando l’ammontare delle ritenute non versate non supera i 50.000,00 Euro.
Casi di esclusione della punibilità
Oltre alle soglie di punibilità appena descritte, la norma prevede che non si consideri agli effetti penali come omessa la dichiarazione che non sia stata sottoscritta o che sia stata presentata su moduli non conformi rispetto a quelli prescritti dall’amministrazione tributaria: in tali ipotesi il reato non sarà sussistente.
Allo stesso modo il reato di omessa dichiarazione non sussisterà qualora la dichiarazione prescritta venga presentata, seppur in ritardo rispetto al termine di legge, non oltre i novanta giorni dalla scadenza dei termini.
E’ inoltre prevista la possibilità di rendere il reato di omessa dichiarazione non punibile penalmente qualora la dichiarazione venga presentata, seppur tardivamente, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
In tale specifico caso tuttavia la non punibilità del fatto è legata ad un’ulteriore condizione: la presentazione della dichiarazione omessa dovrà essere effettuata prima che l’autore del reato abbia saputo dell’esistenza del procedimento penale, o di un procedimento amministrativo, o comunque di verifiche, accessi o ispezioni da parte delle Autorità.
Le sanzioni penali previste per il reato di omessa dichiarazione
Accanto alle relative sanzioni di tipo amministrativo, qualora venga superata la soglia di punibilità il soggetto andrà in contro, nel caso di condanna nel processo penale, ad una pena che varierà da un minimo di due ad un massimo di cinque anni di reclusione; la pena prevista è la medesima sia nel caso di omessa dichiarazione relativa alle imposte sul reddito o IVA che nel caso di omessa dichiarazione di sostituto di imposta.
Alla condanna ad una pena detentiva si aggiungeranno inoltre le sanzioni accessorie previste in materia di reati tributari (previste dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 74/2000, come l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione o il divieto di ricoprire cariche direttive in imprese o società), nonché la confisca del prezzo o del profitto che il reo abbia conseguito attraverso il reato.
Qualora prima della chiusura del giudizio dibattimentale di primo grado l’autore del reato abbia sanato completamente la situazione debitoria con il fisco (pagando l’intero debito tributario, comprensivo di interessi o sanzioni) la pena sarà diminuita fino alla metà, e non verranno applicate sanzioni accessorie.
Inoltre occorre precisare che non sarà possibile definire il procedimento penale per il reato di omessa dichiarazione mediante patteggiamento della pena, se prima non sia stato estinto totalmente il debito tributario.
