Il reato di abuso edilizio, sostanzialmente disciplinato dall’art. 44 del D.P.R. 380/2001 (il cosiddetto Testo Unico dell’edilizia), prevede diverse ipotesi di reato, a seconda dell’entità della violazione commessa o meglio della difformità (rispetto alle norme o al titolo autorizzativo all’intervento edilizio) di quanto effettivamente realizzato.
Nei casi di minore gravità si ricade nella sanzione penale prevista dalla lettera A) dell’art. 44 D.P.R. 380/2001, che punisce i casi di abuso edilizio commesso con inosservanza:
- Di norme, prescrizioni o modalità esecutive contenute nel Testo Unico per l’edilizia (precisamente dal Titolo V del D.P.R. 380/2001);
- Di norme, prescrizioni o modalità esecutive disciplinate dai regolamenti edilizi (i regolamenti che a livello comunale disciplinano, da punto di vista normativo, l’attività edilizia) o dagli strumenti urbanistici (come ad esempio il Piano Regolatore, dove viene pianificata l’attività edilizia in una determinata zona);
- Del contenuto e delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire (il titolo che autorizza un determinato intervento edilizio).
Si tratta di una fattispecie di reato di tipo contravvenzionale, che delinea una tipica ipotesi di “norma penale in bianco”, che rimanda ad altre fonti normative (anche di carattere extra-penale) per la compiuta descrizione del suo contenuto precettivo, e quindi del concreto ambito operativo della fattispecie incriminatrice.
Cosa si intende per abuso edilizio per inosservanza del permesso di costruire
Con riferimento all’ultima casistica delineata dalla norma (la difformità dal permesso di costruire) saranno punite ai sensi della lettera A) del D.P.R. 380/2001 solo ipotesi di cosiddetta “parziale difformità”, ovvero di divergenza di non rilevante entità, e che comunque non alterino in maniera sostanziale la natura dell’opera realizzata rispetto a quella autorizzata.
In altre parole si avrà difformità parziale quando l’opera realizzata, per quanto divergente da quella oggetto del permesso di costruire, mantenga rispetto ad essa le linee essenziali ed i tratti sostanziali.
Quali sono le pene e le altre conseguenze per il reato di abuso edilizio per inosservanza
La pena prevista per la commissione di un abuso edilizio per inosservanza, pur essendo di natura penale, non è di tipo detentivo ma solo carattere pecuniario, e consiste in un’ammenda fino a 10.329 Euro.
Sono inoltre previste possibili sanzioni di carattere amministrativo che – a seconda del tipo e della gravità dell’abuso edilizio – possono andare dall’ordine di demolizione dell’opera abusiva (oppure l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione), al pagamento di una sanzione pecuniaria correlata all’entità dell’abuso o all’incremento di valore economico dell’immobile.
L’estinzione del reato di abuso edilizio per sanatoria
Al fine di estinguere sia l’illecito amministrativo che il reato di abuso edilizio è possibile ottenere un permesso in sanatoria, che vada a regolarizzare ex post l’abuso commesso.
Tuttavia è necessario che l’opera da legittimare presenti il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, ovvero sia conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’abuso che a quella vigente nel successivo momento di presentazione della domanda di sanatoria.
In tal caso, previo pagamento della somma stabilita a titolo di oblazione, si determina l’estinzione del reato.
