Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


Nell’ambito del Diritto penale un delitto è colposo quando il suo verificarsi è contro l’intenzione del soggetto: egli non voleva che si verificasse quel determinato evento dannoso, ma ha determinato l’evento agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando delle specifiche norme di Legge, dettate proprio al fine di scongiurare che si verifichino fatti come quello accaduto.

Anche nel caso in cui l’evento fosse stato previsto e l’agente abbia comunque agito nella convinzione di riuscire ad evitare che si verificasse, il reato rimarrà colposo (il soggetto risponderà di cosiddetta colpa cosciente, più grave rispetto alla colpa semplice); qualora invece, pur prefigurandosi la possibilità che l’evento si potesse verificare, il soggetto abbia comunque agito, accettando consapevolmente tale rischio, egli risponderà del delitto a titolo di cosiddetto dolo eventuale.

Il delitto di Detenzione di materiale pornografico punisce, con la pena della reclusione fino a 3 anni, oltre che con la multa, il comportamento del soggetto che in maniera consapevole si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando soggetti minorenni (quindi materiale pedopornografico).

E’ previsto un aggravamento della pena nel caso in cui il materiale detenuto dal soggetto sia di quantità ingente.

Si tratta di un’ipotesi di reato di carattere sussidiario, che opera esclusivamente nel caso in cui il comportamento del soggetto non possa essere inquadrato nella più grave ipotesi del delitto di Pornografia minorile (previsto dall’art. 600 ter del Codice penale).

Pertanto, affinché sia applicabile il reato di Detenzione di materiale pornografico, è necessario che il soggetto non abbia in alcun modo contribuito alla realizzazione o alla produzione del materiale pedopornografico, né lo abbia divulgato, diffuso, pubblicizzato; in tali casi, infatti, la norma violata sarà quella (punita più gravemente) del delitto di Pornografia minorile.

Per tale ragione il delitto di Detenzione di materiale pedopornografico è punito in maniera più lieve, essendo sicuramente meno offensiva la condotta di un soggetto che si limiti a procurarsi o a detenere materiale illecito a mero scopo personale, senza alcuna volontà di diffusione o divulgazione e soprattutto senza aver partecipato alla produzione del materiale pedopornografico.