Giuseppe Migliore - Avvocato Penalista Roma

Glossario


Nell’Ordinamento penale italiano i reati si distinguono in procedibili di ufficio o a querela di parte: ciò significa che per i reati procedibili di ufficio sarà sufficiente che l’Ufficio del Pubblico Ministero venga portato a conoscenza di un fatto costituente reato, affinché questi possa agire penalmente contro il reo, mentre per i reati procedibili a querela non potrà esserci processo penale se tale atto di querela manchi, e ciò anche se il fatto costituisca reato e sia interamente provato.

La querela è infatti una condizione di procedibilità senza la quale, per alcuni reati, l’azione penale ed il processo non possono né iniziare né proseguire.

Il diritto di querela spetta ad ogni persona offesa del reato (cioè ad ogni vittima del reato), e consiste in una dichiarazione formale (sia orale che scritta) fatta al Pubblico Ministero, ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria o ad un agente consolare all’estero, con la quale si manifesta la volontà che si proceda penalmente contro l’autore del reato (istanza di punizione).

Nella querela dovrà essere compiutamente descritto il fatto in relazione al quale si chiede che si proceda penalmente, anche se non è necessario individuare specificamente il soggetto autore del reato, poiché la querela può essere sporta anche contro ignoti.

La querela può essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale e può essere proposta entro 3 mesi dalla data del reato o dalla diversa data in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del reato (per taluni reati, come lo stalking o la violenza sessuale, il termine di querela è aumentato a 6 mesi).